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Disdire una complementare dopo un sinistro: cosa permette la LCA

Dopo un caso di prestazione, il contratto o la legge possono aprire un diritto di disdetta sia all'assicurato sia all'assicuratore. Ecco come leggere questa situazione senza subirla.

Il sinistro, un evento a doppio senso

In un'assicurazione complementare di diritto privato (LCA), il verificarsi di un caso di prestazione, spesso detto sinistro, può, secondo le condizioni generali, aprire un diritto di disdetta. Questo diritto non è a senso unico: può andare a vantaggio dell'assicurato che desidera andarsene, ma anche dell'assicuratore. Per questo occorre capire bene cosa prevede il vostro contratto prima di agire o reagire.

Per l'assicurato questo meccanismo può essere utile quando, in occasione di una prestazione, scopre che la copertura non corrisponde più ai suoi bisogni. Per l'assicuratore può essere un motivo di fine contratto regolato dalle condizioni generali. Conoscere l'esistenza e le modalità di questo diritto vi evita di essere colti alla sprovvista.

Verificare le condizioni generali

La prima cosa da fare è rileggere la clausola sulla disdetta dopo sinistro nelle condizioni generali. Precisa se questo diritto esiste, chi può esercitarlo, entro quale termine dal versamento della prestazione o dalla chiusura del caso, e con quale forma. Senza questa lettura non potete sapere se la finestra è aperta né fino a quando.

Se il diritto esiste e volete esercitarlo, agite entro il termine indicato, di norma breve. Redigete una lettera che indichi il motivo, citi numero di polizza e riferimento del caso e precisi la data di fine desiderata. Inviate in modo tracciabile e conservate la prova.

Se è l'assicuratore a invocare questo diritto nei vostri confronti, verificate che le condizioni siano soddisfatte e il termine rispettato. In caso di dubbio potete chiedere spiegazioni scritte prima di accettare la fine del contratto.

Mantenere una copertura se vi è utile

Non essendo la complementare obbligatoria, andarsene dopo un sinistro può essere una scelta consapevole. Ma se la copertura vi resta necessaria, anticipate: cercate e confermate un'ammissione altrove prima di disdire, poiché un nuovo assicuratore complementare può subordinare l'adesione all'esame della vostra situazione.

Questa precauzione è tanto più importante dopo un caso di prestazione, che può influire sulle condizioni proposte da un nuovo assicuratore.

Formalizzare la pratica

Qui potete generare una lettera motivata, pronta da firmare e inviare, che indica il motivo legato al caso di prestazione. Nessun importo è inventato: lo strumento si basa sui vostri dati e sul motivo che indicate.

Buono a sapersi

Il diritto di disdire dopo sinistro, quando esiste, ha spesso un termine breve e può giovare a entrambe le parti. Leggete la clausola dedicata prima di agire.

Domande frequenti

L'assicuratore può disdirmi dopo un sinistro?
Dipende dalle vostre condizioni generali. Alcune prevedono un diritto di disdetta per l'una o l'altra parte dopo un caso di prestazione, entro termine e forma definiti. Verificate il contratto.
Mi conviene disdire dopo un sinistro?
Solo se la copertura non vi soddisfa più. Se vi resta utile, mettete prima al sicuro una nuova ammissione, che può essere condizionata presso un altro assicuratore complementare.

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